Domanda

Nel nostro Comune il 10 giugno si terranno le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale. Un cittadino che era stato cancellato per irreperibilità e, di conseguenza, anche dalle liste elettorali, è ricomparso ora chiedendo una nuova iscrizione anagrafica e vuole assolutamente votare. È possibile farlo votare nel nostro Comune essendo le liste già bloccate?

Risposta

Proprio al fine di regolare questa tipologia di casistiche, il legislatore ha inserito una norma specifica – l’art. 32- bis del D.P.R. 223/1967 – la quale prevede che la Commissione Elettorale Circondariale, una volta trascorsi i termini per le iscrizioni previsti dalle revisioni straordinarie, possa disporre l’ammissione al voto a domanda dell’interessato, di colui che non risulta iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune, pur avendone diritto.

In particolare, l’art 32 dispone:

“Decorso il termine di cui al quarto comma dell’articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell’articolo stesso la commissione elettorale mandamentale dispone l’ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato.”

Quindi una volta trascorso il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni, è solo la Commissione Elettorale Circondariale che può ammettere il cittadino al voto, per acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o il riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative.

L’articolo prosegue definendo la procedura da seguire in questo caso:

“Le richieste del Sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo [ora potremmo aggiungere via PEC o tramite altri sistemi telematici] e i documenti richiesti devono pervenire al Sindaco entro 48 ore dalla richiesta.”

“Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il Sindaco fa notificare all’elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all’articolo 36. Dell’ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale [ora è la tessera elettorale].

Dell’ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.”