Domanda
Il nostro comune ha autorizzato un proprio dipendente a prestare dodici ore settimanali di lavoro aggiuntive, presso un ente piccolo, ex art. 1, comma 557, legge 311/2004.
Ai fini della verifica del rispetto delle 48 ore di lavoro, abbiamo richiesto i cartellini marcatempo del nostro dipendente, al secondo ente, il quale ci ha comunicato l’impossibilità di fornirceli, per ragioni di “privacy”. È corretto il diniego?
Risposta
Il rifiuto teso a non far acquisire dei documenti detenuti da un ente locale ad un’altra PA, per lo svolgimento di attività di verifica e controllo che riguardano l’utilizzo congiunto di un dipendente che risulta giuridicamente inquadrato nel primo ente, dovrebbe essere sempre debitamente motivato, facendo riferimento alle norme in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche (d.lgs. 196/2003 – sino al 24 maggio 2018) e a norme, anche di natura regolamentare, presenti nell’ente. Non basta, infatti, invocare genericamente “ragioni di privacy” per sottrarsi, negandolo, al diritto di accesso.
Nel caso di specie, il comune “A” (titolare del rapporto) chiedeva all’ente “B” di acquisire i cartellini marcatempo, onde verificare il rispetto della durata media dell’orario di lavoro, fissato in 48 ore settimanali, così come previsto dall’art. 4, del d.lgs. 66/2003.
I dati richiesti (le timbrature da cui desumere l’orario di lavoro settimanale) possono classificarsi come dati personali “comuni”, non rinvenendosi in essi elementi aventi natura di dato “sensibile” o dato “giudiziario” che ne reclamano una diffusione limitata.
A parere di chi scrive, il comune “B” (ente utilizzatore) avrebbe dovuto, accogliere la richiesta dell’ente “A”, trasmettendo la documentazione richiesta, che sarebbe stata utilizzata solamente per finalità “interne”, nel rispetto delle norme in materia di segreto d’ufficio.
In aggiunta, va specificato che l’istituto utilizzato (cosiddetto “scavalco di eccedenza”) prevede, comunque, un raccordo tra i due enti, per ciò che concerne la verifica sui giorni di riposo settimanale (art. 7, d.lgs. 66/2003); il godimento delle ferie (art. 10); la durata massima dell’orario settimanale e le pause (art. 8): tutti istituti a cui il lavoratore ha diritto, a prescindere dal fatto che, il medesimo, svolga i suoi compiti presso due enti locali.