Domanda

Poiché solo gli incarichi di cui all’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 sono esclusi dal limite del lavoro flessibile previsto dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, potreste spiegare, in sintesi, la differenza tra incarichi “in” e “fuori” della dotazione organica?

Risposta

L’assunzione ai sensi del comma 1 del d.lgs. 267/2000 è, a tutti gli effetti, sostitutiva di un’assunzione a tempo indeterminato, quindi per un posto “di ruolo”, cioè per una posizione che l’amministrazione ritiene strettamente necessaria per la conduzione degli ordinari servizi dell’ente. Di conseguenza i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1.

Al contrario le assunzioni di cui al comma 2, essendo previste al di fuori della ordinaria dotazione organica dell’ente, presuppongono un’esigenza straordinaria e temporanea che non necessariamente deve essere prevista nella dotazione. Tipici esempi di assunzione extra-dotazionale sono quella del geologo che viene assunto per il tempo necessario per la redazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale, ma di cui l’ente non ha necessità nell’ordinaria gestione delle pratiche edilizie, oppure lo specialista di gestione e rendicontazione dei fondi europei che viene assunto per il periodo di durata del progetto finanziato con tali fondi.

Per evitare spiacevoli inconveniente sull’assoggettabilità o meno al limite di cui all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 suggeriamo, pertanto, un’attenta analisi della specifica situazione di volta in volta.