Domanda
Mi potete dare delucidazioni in merito al possibile pagamento delle ferie non godute? Quando è ancora possibile? Se il dipendente fa ricorso e vince, di chi è la responsabilità?
Risposta
Il d.l. 95/2012, nell’ottica di contenere la spesa pubblica, ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie.
Il legislatore lo descrive in maniera più appropriata declinandolo, in primis, attraverso l’obbligo di fruizione delle ferie nel rispetto delle indicazioni contrattuali di ciascun ordinamento e la conseguente impossibilità di dare luogo alla corresponsione di un trattamento economico sostitutivo, trattandosi di diritto inderogabile, finalizzato a reintegrare le energie psico-fisiche.
Nell’àmbito del lavoro pubblico, le ferie e i riposi vanno obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti, e l’affermazione del legislatore per la quale si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi va correttamente interpretata secondo il principio dell’irrilevanza dell’imputabilità della causa al lavoratore.
La nuova disciplina contrattuale contenuta all’art. 28 ribadisce l’irrinunciabilità alle ferie e ne viete espressamente la monetizzazione.
È il dirigente a dover rispondere della corretta applicazioni delle disposizioni contrattuali, di tal ciò, ove il dipendente non le chieda, l’ente le pianifica, fino ad ordinarle, al fine di garantirne la fruizione nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali.
Le ferie non fruite sono monetizzabili all’atto della cessazione solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle stesse non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
La violazione del divieto, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile.
I ricorsi dei lavoratori che non si sono visti monetizzare le ferie non godute hanno condotto i giudici di legittimità ad affermare che dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito.