Domanda

I permessi ex art. 33, l.104/92, per assistere un familiare disabile, possono essere fruiti sia a giorni che ad ore, nell’arco dello stesso mese?

Risposta

I tre giorni retribuiti al mese, finalizzati a dare tutela alla grave disabilità, trovano disciplina sia nella legge che nel contratto. La legge 104/92 detta la precisa disciplina dell’istituto e ne indica i presupposti giustificativi, quantificando il permesso in tre giorni, su base mensile.

È il contratto collettivo, poi, che introduce la frazionabilità degli stessi. Lo fa all’art. 19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995. Questa norma verrà disapplicata dal nuovo contratto e verrà sostituita dal nuovo articolo 33. La nuova disciplina, in verità, non porta con sé alcuna novità di rilievo, rimanendo invariata la formulazione letterale della stessa.

Il contratto prevedeva e così sarà anche per il futuro, che i permessi a giorni della Legge 104/92, possano essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo delle 18 ore mensili.

Si tratta di capire come gestire due contatori che agiscono con due unità di misura diversa: l’uno con i giorni, l’altro con le ore.

Vale la pena osservare che non c’è una norma che legittima la pretesa di un datore di lavoro di chiedere al dipendente una modalità univoca di fruizione del permesso su base mensile: a giorni, oppure ad ore.

Le difficoltà del corretto computo dei giorni e delle ore, non legittimano una limitazione all’esercizio del diritto, di questa natura.

L’Aran, in molte occasioni, ha fornito gli strumenti per operare una corretta quantificazione del permesso, ove fruito in modo misto su base mensile.

Innumerevoli pareri dell’Agenzia ci confermano che il dipendente può fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che dei permessi giornalieri.

Nel caso di fruizione mista su base mensile, per ogni periodo di 6 ore di permesso, va computata la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e, coerentemente, solo un residuo non inferiore alle 6 ore (dal monte ore complessivo delle 18) può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso, questo, anche nel caso in cui la richiesta sia fatta per una giornata in cui il debito orario è di 9 ore.