Domanda
Una coppia di residenti nel nostro comune intende costituire un’unione civile e vorrebbe assumere un cognome comune, scegliendolo fra i loro cognomi. Ci chiediamo: tale scelta quale ricadute avrà e quali effetti comporterà? Quale procedura dobbiamo seguire?
Risposta
Cerchiamo di inquadrare correttamente la questione.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” prevede all’art. 1, comma 10 che: “Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.”
Analoga disposizione è prevista dal comma terzo dell’art. 70-octies (Costituzione dell’unione civile) del D.P.R. 396/2000.
Quindi alle parti costituenti l’unione civile, anche successivamente all’atto, viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Riguardo gli effetti di tale tipo di scelta possiamo dire che l’opzione relativa al cognome comune non determina, come invece era previsto dall’art. 4 del DPCM n. 144/2016 (il decreto – ponte, ora abrogato, che regolava la materia nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi), la necessità di annotazione nell’atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. La relazione allo schema di decreto spiega tale scelta – in analogia con l’art. 143-bis c.c. sul cognome della moglie – con la sola volontà di consentire l’uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare “il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell’unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell’unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario”.
Pertanto in questo caso la scelta andrà indicata sull’atto di costituzione dell’unione civile utilizzando la formula 73-quinquies (introdotta dal D.M. 27 febbraio 2017), ma questo non comporterà effetti sugli atti di nascita degli interessati e nemmeno sulle schede anagrafiche.