Domanda

Una coppia di residenti del nostro comune iscritti in anagrafe come “conviventi di fatto”, ci chiede se in questo caso c’è la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla l. 104/1992, essendo una delle parti affetta da disabilità grave.

Risposta

La questione è stata prevista dalla Circolare INPS n. 38 del 27.02.2017, avente ad oggetto “Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato“.

La l. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della l. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. 104/1992.

Secondo tale circolare, pertanto, i permessi previsti dalla l. 104/1992 sono da estendere anche al componente dell’unione civile e al convivente di fatto.

In particolare, la circolare evidenzia che:

1. la parte di una unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
– permessi previsti dalla l. 104/1992;
– congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001.

2. il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della l. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi previsti dalla l. 104/1992.

Per la definizione del concetto di “convivente” è necessario fare riferimento alla “convivenza di fatto” prevista dal comma 36, dell’art. 1, della l. 76/2016 in base al quale “per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile” e accertata ai sensi del comma 37, il quale prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) del comma 1 art. 13 del regolamento anagrafico di cui al d.p.r. 223/1989 (quindi, il riferimento è al convivente di fatto registrato in anagrafe).