Domanda

Recentemente ho letto sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza locale che sono stati adottati dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale. Questi parametri si applicano già a partire dal Rendiconto dell’esercizio 2017, da approvarsi entro il prossimo 30 aprile?

Risposta

Il quesito fa riferimento all’Atto di indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, reso ai sensi dell’art. 154, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Esso  riguarda la revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, di cui all’articolo 242 del medesimo Testo Unico. Il testo completo dell’atto di indirizzo è reperibile al seguente link: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/atto-dindirizzo-sui-parametri-di-deficitarieta.

Come riportato nell’Atto, la necessità di individuare nuovi parametri nasce dall’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del DLgs. 118/2011, evento questo che ha rappresentato l’occasione per una più generale riflessione sul sistema dei parametri attualmente in vigore, peraltro risalenti ad oltre cinque anni fa.

In merito all’applicazione dei nuovi otto parametri proposti, l’Osservatorio si limita a ritenere opportuno che le Amministrazioni interessate, prima della loro eventuale ed effettiva adozione, provvedano a verificarne le soglie anche sulla base dei valori che gli indicatori prescelti assumeranno nei rendiconti 2017, al fine di consentire, se del caso, l’adozione degli opportuni aggiustamenti. La soglia dei singoli parametri è, infatti, stata determinata dall’Osservatorio facendo riferimento ai valori desunti dai rendiconti dell’esercizio 2016, così come forniti da BDAP.

Alla luce di quanto sopra emerge come non sussista alcun obbligo a quantificarne il valore in sede di Rendiconto dell’esercizio 2017, ma soltanto un invito a farlo, al fine di consentire all’Osservatorio stesso di ‘aggiustare il tiro’ circa la corretta definizione dei loro valori soglia. Quest’ultimo è un aspetto di importanza non certo marginale, se si pensa che da essi deriva la condizione di ente strutturalmente deficitario qualora almeno la metà dei parametri presenti valori deficitari, ovvero superiori alla soglia fissata dal Legislatore. In buona sostanza il valore della soglia rappresenta lo spartiacque fra situazioni di deficit strutturale o meno. È nell’interesse di tutti gli enti locali che l’asticella sia fissata su valori maggiormente accessibili.

Ecco perché in questa fase, che potremmo definire di rodaggio, è importante ed opportuno che gli enti locali colgano l’invito dell’Osservatorio e quantifichino i valori degli otto nuovi parametri secondo le modalità riportate a pagina tre dell’Atto di indirizzo.

I nuovi parametri diventeranno a tutti gli effetti obbligatori solo con l’adozione del necessario decreto del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 242 del TUEL. Viceversa, per il rendiconto dell’esercizio 2017 restano ancora validi (e pertanto obbligatori) esclusivamente i dieci parametri attualmente previsti dal DM Interno del 18/02/2013.

Chiariti questi aspetti si evidenzia come i nuovi parametri pongano l’attenzione sui seguenti elementi:

  1. Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti;
  2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di parte corrente;
  3. Ricorso all’istituto dell’anticipazione di cassa;
  4. Sostenibilità dell’indebitamento;
  5. Sostenibilità dell’eventuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile;
  6. Incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL;
  7. Rilevanza degli eventuali debiti fuori bilancio in corso di formale riconoscimento;
  8. Effettiva capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti il bilancio dell’Ente.

Da ultimo va sottolineato che, al fine di non appesantire ulteriormente il lavoro degli uffici ragioneria degli enti locali, già denso di adempimenti spesso ridondanti, l’Osservatorio ha deciso di estrapolare gli otto indicatori (in luogo dei dieci attuali) dal Piano degli indicatori che gli enti già predispongono ai sensi dell’art. 18 bis del decreto sull’armonizzazione dei bilanci degli enti locali (d.lgs. 118/2011).