Domanda

Il mio ente vorrebbe procedere con l’estinzione anticipata di taluni mutui in essere. Esistono norme che mettono a disposizione risorse aggiuntive o contributi di cui avvalersi a parziale integrazione delle risorse di cui già dispone?

Risposta

Il Legislatore ha messo a disposizione degli enti locali due interessanti strumenti che possono rivelarsi utili per l’estinzione anticipata – totale o anche solo parziale – di mutui e prestiti obbligazionari contratti in passato. Vediamo di quali si tratta.

Il primo strumento è previsto dall’art. 9-ter del decreto legge n.113 del 24/06/2016, come modificato in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Si tratta di contributi finalizzati proprio all’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti da parte dei soli comuni (comma 1). Le somme stanziate sul bilancio dello Stato ammontano a 14 milioni di euro per l’anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con decreto del MEF del 14/03/2017 e Circolare del Ministero dell’Interno – FL n. 11/2016 sono state definite le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di accesso a tali contributi. Per maggiori approfondimenti si rinvia a questi documenti in cui testi sono reperibili rispettivamente ai seguenti link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/01/17A02391/sg e http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n11-del-14-ottobre-2016. Preme qui ricordare che le istanze per l’anno 2018, ultimo anno utile per accedere ai contributi statali, vanno inviate per il tramite del portale del Ministero dell’Interno – Finanza locale – Area TBEL con le medesime credenziali utilizzate per l’invio dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto di esercizio. Le istanze devono essere presentate a partire dal 1° marzo 2018 e fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2018. Quest’ultimo è un termine perentorio; eventuali invii tardivi comporteranno il rigetto della richiesta.

Un secondo strumento è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 1, comma 866 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018). Esso prevede che per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali (e non più i soli comuni) possano utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno (rate ordinarie iscritte al titolo 4 della spesa) ovvero in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento dei medesimi. Non tutti gli enti locali possono avvalersi però di questa norma. E’ richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall’allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

I tre requisiti devono essere rispettati contemporaneamente. Non basta il rispetto di uno o due di essi per poter beneficiare della facoltà offerta dalla norma. Essa rappresenta una deroga a quanto previsto dall’art.1, comma 443 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabilisce che “i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.