Domanda
Quali sono le norme che prevedono l’esenzione da bollo e dai diritti di segreteria dei certificati e degli estratti di stato civile?
Dobbiamo fornire un chiarimento ad uno studio legale e ci interessava approfondire i riferimenti normativi.
Risposta
Cerchiamo di fare un breve excursus normativo relativo alla questione delle esenzioni legate ai certificati ed estratti di stato civile.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo la norma a cui fare riferimento è l’art. 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 che dispone:
“Sono esenti dall’imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza, e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l’autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive […]”.
Relativamente ai diritti di segreteria occorre, invece, fare riferimento all’art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” che ha abrogato la precedente disposizione che prevedeva la riscossione dei diritti per il rilascio dei certificati e degli estratti da parte dell’ufficiale di stato civile (la norma in questione era l’articolo 190 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 “Ordinamento dello stato civile”).