Domanda

Il comune per la riscossione coattiva delle “multe” deve affidarsi esclusivamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Risposta

L’art. 35 del d.l. 50/2017, che sostituisce l’art. 2 del d.l. 193/2016, dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”.

Si sottolinea “possono deliberare” significando che spetta al consiglio comunale decidere la modalità di riscossione che, per legge, può essere svolta con due procedimenti distinti.

L’ingiunzione, provvedimento amministrativo con il quale viene ordinato al soggetto debitore di pagare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all’ente creditore. Trascorsi 30 giorni, senza che il debitore abbia provveduto al pagamento della somma ingiunta, ovvero senza che abbia impugnato l’ingiunzione, la medesima assume natura di titolo esecutivo, pertanto l’ente creditore, può immediatamente procedere ad esecuzione forzata. Tale procedura è disciplinata dall’art. 2, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e dalle disposizioni contenute nel Titolo II, del d.p.r. 602/1973: l’amministrazione comunale affida ai soggetti “abilitati” indicati dall’art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997.

Il ruolo, atto collettivo che contiene un elenco di una molteplicità di debitori. Il ruolo si forma dopo 60 giorni che è stato notificato l’accertamento senza esito e viene consegnato in via telematica all’agente della riscossione, che notifica ai contribuenti la cartella di pagamento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Nella cartella di pagamento, si intima ad adempiere al pagamento del debito, maggiorato del previsto aggio a favore del concessionario, entro il termine di 60 giorni. L’aggio è il pagamento spettante all’agente della riscossione per il servizio svolto. Trascorsi 60 giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento della somma iscritta a ruolo, questa assume natura di titolo esecutivo e si può procedere ad esecuzione forzata. Tale procedura è disciplinata dall’art. 10, del d.p.r. 602/1973, modificato dall’art. 29, del d.l. 78/2010, quando l’amministrazione comunale, affida le attività di recupero, agli agenti della riscossione nazionale (ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-Riscossioni).

Pertanto la risposta alla domanda è no, il comune per la riscossione coattiva delle “multe” non è obbligato ad affidarsi in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.