Domanda

Gli amministratori del mio Ente vorrebbero acquisire un fabbricato già ultimato da destinare a sede della nuova farmacia comunale che stiamo per aprire finanziandolo con Avanzo, non abbiamo tuttavia a disposizione gli spazi necessari sul Pareggio di Bilancio. Si era pertanto valutato di procedere con un pagamento rateale dello stesso (già concordato con l’attuale proprietario) da iscrivere anche nell’atto di acquisto. E’ corretto tale modo di procedere o si configura come elusivo dei citati vincoli di finanza pubblica?

Risposta

Per rispondere a tale domanda dobbiamo partire dall’assunto che non si palesa mai elusione laddove, a fronte di una scelta dell’Ente legittima, si segue il corretto metodo di contabilizzazione dell’operazione. Nel caso oggetto di quesito, il problema non è tanto – come vedremo – l’elusione del Pareggio di Bilancio, quanto i riflessi del principio generale di “prevalenza della sostanza sulla forma” sull’iscrizione in contabilità dell’operazione. Andiamo con ordine e vediamo il perché.

Il principio contabile applicato 4/2 al punto 5.3.2, al fine di garantire il rispetto del citato principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, prevede che per l’acquisizione di un investimento già realizzato con pagamento frazionato negli esercizi successivi sia necessario “registrare la spesa di investimento imputandola interamente all’esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell’ente, provvedendo alla registrazione contestuale:

a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell’investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;

b) dell’impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio”.

Ovvero si dovrà trattare tale acquisizione come se avvenisse all’atto del rogito con mutuo (compensando il mandato al titolo 2 e la reversale al titolo 6 per l’importo rinviato agli anni successivi), mentre si dovranno trattare le successive rate di pagamento dell’atto come se si stesse rimborsando la quota capitale del mutuo stesso (emettendo il mandato a saldo del fornitore dal capitolo iscritto al titolo 4).

Ai fini del rispetto del Pareggio di Bilancio, ciò determina che non risultando rilevante l’Entrata da mutuo quanto non lo era quella da Avanzo, di fatto non si ottiene nessun vantaggio effettivo su tale fronte per l’Ente a gestire tale operazione alle condizioni dettagliate nel quesito.