Domanda
È cambiato qualcosa relativamente ai termini per la detrazione dell’IVA sulle fatture d’acquisto introdotti dall’art. 2, del d.l. 50/2017 a seguito dell’emanazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018?
Risposta
Al punto 2.1 della citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 vengono ora ben chiariti i termini applicativi della normativa relativa alla detrazione IVA sulle fatture d’acquisto introdotti dall’art. 2, del d.l. 50/2017.
In particolare sono stati specificati i seguenti due casi:
- Nel caso di Split immediato, ovvero quando si fa coincidere l’esigibilità IVA con il momento della ricezione della fattura di acquisto ovvero della sua registrazione, la circolare prevede:
“In tal caso, il diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o dal committente (soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti) nel momento in cui l’imposta medesima diviene esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti (i.e. ricezione della fattura di acquisto ovvero registrazione della stessa), a condizione che il soggetto per cui trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti sia già in possesso della relativa fattura di acquisto.
Qualora, tuttavia, nelle more della registrazione dell’acquisto sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del menzionato decreto”; - Nel caso di Split differito, ovvero quando l’esigibilità IVA coincide con il momento del pagamento, la circolare prevede:
“In tal caso, ovvero nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per l’anticipazione dell’esigibilità, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con il momento del pagamento, si ritiene che le regole speciali in tema di split payment deroghino al principio generale recato dall’articolo 25, nel senso che viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno. L’annotazione del documento, in altri termini, dovrà avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta”.
Ripercorrendo l’esempio della Circolare, quindi, nel caso di:
- fattura per servizi emessa nel dicembre 2017;
- registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio 2018;
le possibilità sono due:
- “Se il contribuente opta per l’anticipazione dell’esigibilità, l’IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzionati presupposti (esigibilità e possesso della fattura)”;
- “Nel diverso caso in cui il soggetto passivo non abbia optato per l’anticipazione dell’esigibilità, la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile”.
Pertanto il limite temporale del 30 aprile dell’anno N, va riferito alla data ultima di detrazione per le fatture che hanno come esigibilità l’anno N-1.