Domanda
È possibile avere un chiarimento pratico su come debba essere interpretata la modifica apportata all’art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti ed in particolare del riferimento al fatto che l’affidamento diretto può avvenire anche senza “previa consultazione” di operatorie economici?
Risposta
Il legislatore, anche in seguito alle constatate difficoltà di chiarire l’aspetto della motivazione nell’affidamento diretto – declinato dall’ANAC come normalmente determinato da un confronto tra preventivi – ha cercato di introdurre una semplificazione in relazione all’affidamento diretto di commesse nell’ambito dei 40mila euro.
L’inciso innestato dal legislatore, oggettivamente, è infelice e sembra quasi consentire l’affidamento “discrezionale” ovvero senza alcuna motivazione da parte del RUP.
Naturalmente, sotto il profilo pratico/operativo, non è e non può essere così. Il RUP (che non coincida con il dirigente/responsabile del servizio) nella predisposizione della proposta di determina di affidamento – e prima ancora nella determina a contrarre che avvia la procedura – deve motivare adeguatamente sia il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto sia le modalità ed il perché abbia individuato tal contraente piuttosto che altri.
Indicazioni interessanti, anche pratiche, sulla corretta procedura che deve seguire il RUP si possono leggere nello schema di linee guida n. 4, approvato dall’ANAC il 20 dicembre 2017 e trasmesse al Consiglio di Stato per il parere. Pur non essendo ancora in vigore risultano, le indicazioni, molto utili in quanto chiariscono le azioni possibili da intraprendere per operare in modo corretto.
Un primo aspetto su cui si sofferma l’ANAC è che il RUP può – prima di determinarsi all’affidamento diretto – “acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”.
Circa la questione della motivazione, nello schema si legge che “in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza” il RUP “motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione”.
In particolare, il RUP può ricorrere:
- alla comparazione dei listini di mercato;
- ad offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice ovvero una buona pratica anche alla luce del principio di concorrenza.
Il RUP potrebbe altresì avviare – con degli avvisi pubblici – la predisposizione di specifici elenchi da cui attingere, secondo il principio di rotazione, per i vari affidamenti.