Domanda

Nel caso di RDO o Trattativa Diretta su Mepa, dopo l’aggiudicazione della prestazione disposta con determinazione del Dirigente o responsabile di servizio competente, è necessario concludere il contratto nell’ambito del Sistema di e-Procurement?

Risposta

Tutti i contratti in cui è parte la PA devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta (ad substantiam), in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della PA desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi, o dalla semplice adozione della determinazione di aggiudicazione/affidamento. Quest’ultimo provvedimento, infatti, si sostanzia in un atto conclusivo di un procedimento amministrativo dove sono indicate le ragioni della scelta del contraente, l’assunzione dell’impegno di spesa, la legittimazione all’organo rappresentante della pubblica amministrazione a stipulare il contratto, ma non comporta l’assunzione dell’obbligazione giuridica che sorge solo con la stipula del contratto, quale titolo autorizzativo al pagamento.

Con riferimento al quesito in premessa, è necessario rifarsi alle regole di sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, in particolare all’art. 53 rubricato “La conclusione del contratto” dove al comma 1 si stabilisce: ”Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l’apposita sezione del sistema denominata “Dati e Documenti di Stipula”.

Pertanto, nel caso di strumenti di negoziazione quali RDO (richiesta di offerta) e Trattativa diretta, è possibile, ove espressamente indicato negli atti di gara (lettera d’invito, disciplinare, condizioni particolari di RDO/Trattativa), avvalersi di diverse forme e modalità di stipulazione del contratto, scegliendo tra quelle previste dall’art. 32, comma 14 del codice dei contratti, tra le quali lo scambio di lettera commerciale (firmata digitalmente) per affidamenti di importo non superiore ad euro 40.000. Tipologia contrattuale che ai sensi degli artt. 24 e 25 della tariffa parte II del d.p.r. 642/1972, non richiede l’imposta di bollo.

Allegato – fac simile scambio lettera commerciale