Domanda
Nella nuova disposizione normativa in materia di segnalazioni di illecito presentate dai dipendenti (whistleblower), sono previste sanzioni pecuniarie?
Risposta
Le nuove disposizioni in materia di segnalazione di illeciti sono contenute nella legge 27 novembre 2017, n. 179 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.
La disposizione si compone di tre articoli. Nel primo viene completamente riscritto l’art. 54-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che era stato introdotto nell’ordinamento con la legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190).
Le sanzioni amministrative pecuniarie, prima non previste, vengono inserite nel comma 6, e prevedono tre distinte casistiche:
1. qualora venga accertata l’adozione di misure discriminatorie da parte degli enti nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
2. qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
3. qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile dell’Anticorruzione delle necessarie attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
L’ANAC stabilirà l’importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell’amministrazione cui si riferisce la segnalazione.