Secondo la Corte dei Conti Sez. Reg.le Puglia (deliberazione n. 87 del 07.10.2011) le spese per lo straordinario elettorale effettuato in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale (quindi non rimborsate dallo Stato) non possono essere scomputate ai fini del calcolo del limite di cui all’art. 1 comma 557 L. 296/2006. Allegati: 26.10.2011_078_parere_sost__pers__in_maternita_Bicinicco