Domanda

Per i collaboratori e consulenti (art. 15 d.lgs. 33/2013), nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente, va pubblicata la dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, prodotti dai collaboratori medesimi?

Risposta

Per i soggetti incaricati in qualità di consulenti e collaboratori, va pubblicata (anche) una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Ciò significa che l’incaricato deve presentare una dichiarazione in cui si attesti la non sussistenza di tale conflitto e che ci sia – all’interno dell’ente – un altro soggetto che ne attesti l’avvenuta verifica, con esito negativo.

Le informazioni di cui sopra devono essere pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e devono essere mantenute per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

La mancata pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi e dell’attestazione, comporta l’inefficacia dell’atto, non consentendo, quindi, né l’utilizzo della prestazione eventualmente resa, né la liquidazione del compenso pattuito. Nel caso in cui questo sia stato comunque corrisposto, si determina responsabilità in capo a chi l’ha disposto e l’irrogazione di una sanzione pari alla somma pagata.

Tutte le informazioni pubblicate in questa sotto sezione, devono essere aggiornate tempestivamente, compresi, ovviamente, i dati sullo stato di avanzamento degli eventuali pagamenti.