Domanda
Ci è stato richiesto di procedere alla costituzione di unione civile tra cittadini stranieri. Volevamo sapere quali differenze ci sono rispetto alla procedura relativa ai cittadini italiani?
Risposta
Il procedimento è fondamentalmente analogo a quello relativo ai cittadini italiani.
La differenza principale consiste nella necessità di presentare, da parte del cittadino, il nulla osta all’unione civile.
Il comma 19 dell’art. 1 della l. 76/2016 – norma che ha istituito le unioni civili – prevede il nulla osta, ovvero la dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il Consiglio di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi, con parere n. 1352, del 21/07/2016), il Ministero dell’Interno (con la Circolare n. 15/2016) ed il nuovo art. 32-ter della l. 218/1995, forniscono alcune indicazioni riguardo tale nulla osta: non vanno considerate eventuali disposizioni del Paese estero che vietino le unioni civili tra persone dello stesso sesso, divenute ormai norma di ordine pubblico per l’Italia.
Infatti, la capacità e le altre condizioni per costituire unione civile, analogamente a quanto accade per il matrimonio, sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione civile. Se la legge applicabile non ammette l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, della l. 76/2016 (cause impeditive per la costituzione dell’unione civile) sono di applicazione necessaria.
Ai fini del nulla osta di cui all’art. 116, comma 1, c.c., non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Se la produzione del nulla osta è preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.
Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.