Domanda

Il nostro comune deve affidare il servizio di tesoreria e, stante la difficoltà nel reperire sul mercato banche interessate alla gestione, si prevede di riconoscere in aggiunta alle commissioni per le singole operazioni anche un canone annuale per l’esecuzione della prestazione, per un valore complessivo quinquennale presunto dell’affidamento stimato in € 19.000. E’ possibile considerare l’affidamento come concessione? Quale criterio di aggiudicazione può essere utilizzato?

Risposta

Il contratto di tesoreria è stato qualificato per anni come rapporto “concessorio” secondo differenti criteri interpretativi giurisprudenziali.

Una prima qualificazione è basata “sul conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati” e, successivamente, in considerazione della definizione stessa di concessione data dal codice De Lise, “contratto in cui il corrispettivo della prestazione consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi”.

Nella nuova definizione di “concessione”, prevista dal d.lgs. 50/2016, si richiede espressamente la necessaria assunzione in capo al concessionario del “rischio operativo” legato alla gestione dei servizi, “che si considera presente nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione” (art. 3, comma 1 lett. zz), del d.lgs. 50/2016).

In tale contesto normativo, venendo meno la definizione di concessione quale traslazione delle funzioni pubbliche, è difficile poter qualificare il servizio di tesoreria quale contratto di concessione, proprio per l’assenza di un effettivo rischio operativo, soprattutto nel caso di specie dove l’amministrazione ritiene di prevedere un corrispettivo per l’esecuzione della prestazione in termini di commissioni e di canone.

Il nuovo codice consente, dunque, di poter definire il “servizio di tesoreria” anche come appalto di servizi.

Con riferimento al criterio di aggiudicazione, è possibile utilizzare il minor prezzo, sia ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), in ragione del valore dell’affidamento, ma anche ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), in quanto la prestazione richiesta può essere ricondotta a quegli appalti le cui “condizioni sono definite dal mercato”, e a condizione che gli elementi oggetto di valutazione siano di carattere esclusivamente quantitativo/economico (commissioni, tasso di interesse, valuta, sponsorizzazioni, ecc.).