Domanda
Mi sono accorto di aver commesso degli errori nella predisposizione dello spesometro, mentre il comune limitrofo non ha proprio provveduto alla predisposizione; essendo decorso il termine di scadenza dell’adempimento (16/10), cosa possiamo fare per sanare la posizione?

Risposta
Con la risoluzione n. 104/E del 28/07/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fissato l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni previste per le violazioni della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione.
Pertanto – come indicato dalla risoluzione medesima – la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (sia la stessa inizialmente omessa oppure errata) e applicando alla sanzione di cui all’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 471/1997, le “riduzioni” previste dal ravvedimento, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Al fine di meglio comprendere le modalità per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture, la risoluzione n. 104/E/2017, ha fornito chiarimenti operativi, proponendo il seguente esempio: in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al 1° semestre 2017, qualora il contribuente si ravveda in data 3/11/2017 (quindi, oltre il 15 giorni) deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare 40,00 euro (sanzione di 360 euro – 180 x 2 euro – ridotta di 1/9).