Domanda
Un dipendente di Cat. D., incaricato di posizione organizzativa in un comune senza dirigenti, si rifiuta di consegnare annualmente la propria situazione reddituale e patrimoniale al servizio personale. Si chiede se il rifiuto risulti motivato.Un dipendente di Cat. D., incaricato di posizione organizzativa in un comune senza dirigenti, si rifiuta di consegnare annualmente la propria situazione reddituale e patrimoniale al servizio personale. Si chiede se il rifiuto risulti motivato.
Risposta
L’obbligo del dipendente pubblico di fornire la dichiarazione annuale dei redditi e la situazione patrimoniale, deriva dall’art. 13, commi 1 e 3, del d.p.r. 62/2013, recante “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, e deve essere disciplinato, anche come tempistica di presentazione, nel codice di comportamento di ogni ente.Il rifiuto, pertanto, non è motivato e la violazione determina una responsabilità disciplinare.
Cosa del tutto diversa, invece, è la pubblicazione degli stessi dati nel sito web dell’ente.Si ricorda, infatti, che con l’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 è stato inserito, nell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, il comma 1-quinquies. Secondo l’ANAC (cfr. Delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 rubricata “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013”), l’obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni (patrimoniali e reddituali) di cui al comma 1, lettera da a) ad f), veniva esteso anche ai titolari di posizioni organizzative operanti negli enti senza dirigenti o con delega dirigenziale.
Tuttavia, in data 12 aprile 2017, il Presidente dell’Autorità medesima ha comunicato la sospensione della pubblicazione dei dati di che trattasi (art. 14, comma 1, lettere c) ed f)), per i titolari di incarichi dirigenziali e, conseguentemente, anche per i titolari di posizione organizzativa, in virtù della Deliberazione 382/2017.
Tale atto, infatti, è stato adottato in seguito all’ordinanza del TAR Lazio – sezione I-quater – n. 1030 del 2 marzo 2017, che ha sospeso i provvedimenti interni dell’Autorità garante della privacy, attuativi proprio dell’art. 14, per effetto di un ricorso di taluni dirigenti ivi impiegati, con il quale è stata richiesta di disapplicazione dell’articolato nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 lettera c) – relativi a compensi e spese per viaggi di servizio – e lettera f) – relativa a redditi e patrimoni personali – poiché in contrasto con la normativa dell’Unione Europea.
Quindi, ad oggi, resta sospeso l’obbligo di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di posizione organizzativa, ma resta confermata la previsione di fornire gli stessi dati al proprio ente.
Riferimenti normativi:
- Art. 13, commi 1 e 3, del d.p.r. 62/2013
- Art. 14, comma 1-quinquies, del d.lgs. 33/2013
- ANAC – Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013″
- ANAC – Delibera n. 382/2017.