Revisione delle materie oggetto di contrattazione, previsione di quattro comparti della contrattazione nazionale, conferma del sistema degli accordi integrativi. Si possono così riassumere le disposizioni inserite nell’art. 40 del D.lgs. 165/2001 da parte della riforma Brunetta. Nel solco della ri-pubblicizzazione del rapporto di lavoro delle amministrazioni si prevede innanzitutto che la contrattazione collettiva potrà operare solo sulle materie direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, ritenendosi quindi escluse le materie attinenti all’organizzazione degli uffici. I comparti sono definiti fino ad un massimo di quattro cui corrispondono non più di quattro aree per la dirigenza. Un ulteriore tavolo è destinato alla contrattazione della dirigenza sanitaria. Di fronte al salario fondamentale mantiene vita il sistema degli accordi integrativi nel rispetto della contrattazione nazionale e dei vincoli di bilancio. I compensi accessori possono essere erogati solamente per reali prestazioni rese e le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di destinare la quota prevalente di risorse a premiare la performance individuale. Per le amministrazioni statali si prevede persino una classifica, stilata dalla Commissione nazionale per la valutazione, l’integrità e la trasparenza, che raggruppa gli enti in almeno tre livelli di merito in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale prevede che le risorse complessivamente disponibili per il salario accessorio vengano distribuite sulla base di tali livelli di merito.
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