Domanda

Un dipendente comunale di categoria C, condannato in primo grado per abuso d’ufficio può svolgere l’incarico di segretario in una commissione di concorso pubblico?

Risposta

L’art. 35-bis, comma 1 lett. a), del d.lgs. 165/2001, prevede espressamente che non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati condannati per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro secondo del Codice Penale, recante i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:

  • peculato;
  • malversazione a danno di privati;
  • peculato mediante profitto dell’errore altrui;
  • malversazione a danno dello Stato;
  • indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
  • concussione;
  • corruzione per l’esercizio della funzione;
  • corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
  • corruzione in atti giudiziari;
    induzione indebita a dare o promettere utilità;
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
  • istigazione alla corruzione;
  • peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
  • abuso d’ufficio;
  • interesse privato in atti di ufficio;
  • utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio;
  • rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
  • eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’autorità;
  • rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
  • rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
  • abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro;
  • interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
  • omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio;
  • abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.

Si precisa che non è necessario che la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, tale divieto si applica anche al dipendente condannato in primo o secondo grado.

Riferimenti normativi:

  • art. 35-bis d.lgs. 165/2001;
  • artt. da 314 a 335-bis c.p..