Domanda
Nel caso in cui l’appaltatore non abbia indicato separatamente, nell’offerta economica, gli oneri della sicurezza interni (aziendali) – nonostante il bando di gara abbia chiaramente esplicitato l’esigenza della stima separata – è possibile che il RUP utilizzi il soccorso istruttorio integrativo, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti?
Risposta
I rapporti tra la mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura “intellettuale” quali, ad esempio, i servizi legali, e degli affidamenti nell’ambito dei 40 mila euro, ex art. 36, comma 2, lett. a)) e soccorso istruttorio integrativo (art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti) risultano, nel nostro paese, effettivamente dibattuti.
La giurisprudenza sembrava orientata nell’ammettere almeno una possibilità di soccorso – anche in vigenza del nuovo codice – nel caso in cui il bando/lettera di invito, sul punto, non specificasse chiaramente l’adempimento a cui è tenuto l’appaltatore.
In tali casi, evidentemente, si potrebbe sostenere che l’offerente non sia stato debitamente informato sulle modalità di predisposizione dell’offerta e non sono mancati casi in cui si è ritenuta ammissibile l’integrazione.
Questo modus operandi, o meglio la sua legittimità – e si giunge pertanto alla giurisprudenza più recente che a sommesso avviso il RUP deve presidiare ed ossequiare – è stato formalmente posto alla Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza del TAR Basilicata – sez. I – del 25 luglio 2017, n. 525.
Semplificando, il giudice lucano pone alla Corte la questione della compatibilità comunitaria del “nostro” sistema ad esclusione automatica nel caso in cui, appunto, il bando nulla evidenzi e, soprattutto, se dall’offerta effettivamente emerga il rispetto sostanziale della disposizione.
In attesa del riscontro, si ritiene però – a parere di chi scrive – che il RUP debba seguire le più recenti e rigorose indicazioni giurisprudenziali. Si allude, almeno, alla sentenza del TRGA – sezione autonoma di Bolzano – n. 281 del 18 settembre 2017, che applica “alla lettera” – e quindi in senso rigoroso – la clausola di esclusione prevista dal comma 10 dell’art. 95 del Codice.
L’altro indirizzo giurisprudenziale recente è quello del TAR Sardegna – sede di Cagliari, sez. I – n. 577 del 7 settembre 2017, che ritiene irrilevante il fatto che il bando di gara, o il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante, preveda o meno “la dichiarazione separata di tali oneri” atteso che la sanzione dell’esclusione in caso di omesso adempimento discende “direttamente ed inequivocabilmente dalla legge”.