Conversione in legge ‘Decreto Aiuti’: molte novità per la finanza locale

Ha ottenuto (con estrema fatica) il via libera definitivo del Senato ed ora attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Parliamo della legge di conversione del decreto legge n. 50 del 17/05/2022, cosiddetto ‘Decreto Aiuti’. Il testo definitivamente approvato dal Parlamento nella seduta del 14 luglio scorso contiene diverse novità di grande interesse per gli asfittici bilanci degli enti locali contenute nell’art. 40 e nel nuovo art. 40-bis. Vediamole brevemente:

  • 40, comma 3-bis: con una modifica inserita all’art. 13, comma 6 del decreto legge n. 4/2022, tutte le risorse Covid-19 assegnate agli enti locali nel 2020 e 2021 possono essere utilizzate anche per le maggiori spese di GAS (oltre che per energia elettrica), sempre previo raffronto con le medesime spese sostenute nel 2019, sulla base delle relative voci di piano finanziario. Viene così superata l’inspiegabile limitazione alle sole utenze elettriche contenute nel testo precedentemente in vigore.
  • 40, comma 5-bis: per l’anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi all’anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni;
  • 40, comma 5-ter: per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa corrispettiva, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.
  • 40-bis: per il solo anno 2022 i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all’articolo 208, comma 4, del Codice della strada, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. Dette somme sono solo quelle relative agli accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.