Domanda

Sto predisponendo il bilancio di previsione 2021-2023: potete farmi una breve sintesi dei vari tetti di spesa ancora vigenti?

 

Risposta

I tetti di spesa annua oggetto del quesito hanno accompagnato i bilanci di previsione (ed i rendiconti di esercizio) dell’ultimo decennio circa: si tratta principalmente di quelli previsti dall’art.6 del decreto legge n. 78/2010, in materia di spese per attività di formazione, spese per missioni del personale dipendente, spese per consulenze, ecc. Ma non solo. Vediamoli nel dettaglio:

  • art. 27, comma 1 del decreto legge n. 112/2008: obbligo di riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
  • art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Al riguardo è bene precisare che l’abrograzione non ha toccato in alcun modo l’obbligo di cui all’art. 3, comma 55 della L. 244/2007. Quest’ultimo prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Tuel. L’approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta;
  • art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa dell’anno 2009;
  • art. 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010: divieto di effettuare sponsorizzazioni;
  • art. 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
  • art. 6, comma 13 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per formazione del personale per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
  • art. 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012: limiti di spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011;
  • art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987: obbligo di comunicazione per i comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni in merito alle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico.
  • art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007: obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
  • art. 12, comma 1 ter del decreto legge n. 98/2011: vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
  • art. 24 del decreto legge n. 66/2014: vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell’ente.

Tali limiti di spesa sono stati integralmente abrogati dall’art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall’anno 2020 per tutti gli enti. In precedenza la loro disapplicazione operava invece nei confronti dei soli enti in possesso di specifici requisiti di ‘virtuosità’.

Concludendo, la risposta al quesito del lettore è: ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 non è più vigente alcun limite di spesa fra quelli sopra elencati.