Domanda
Nell’avviare procedure di acquisto per questo periodo di fine esercizio finanziaro vorremmo sapere se ci sono limiti di importo per l’utilizzo della determina a contrarre semplificata?
Risposta
La fattispecie della determinazione semplificata è disciplinata dal comma 2, art. 32 del Codice, secondo periodo.
La norma codicistica consente l’utilizzo di una determina (definita a contrarre) semplificata in caso di affidamento diretto “puro” infra 40mila euro e in caso di affidamento diretto “mediato” dal confronto/valutazione di preventivi nelle ipotesi di cui alla lettera b) dell’articolo 32, comma predetto.
In questo secondo caso, secondo il legislatore (e, in modo più indeterminato, nelle linee guida ANAC n. 4) ammette il c.d. atto unico per lavori compresi tra i 40mila inferiori a 150mila euro e per servizi e forniture pre importi compresi tra i 40mila euro e il sotto soglia comunitario (nel primo caso previa valutazione tra tre preventivi, nel secondo con almeno 5 inviti).
Il provvedimento emergenziale declinato nella legge 120/2020 ammette, invece, per il periodo emergenziale la possibilità di utilizzare l’atto unico solo nel caso di affidamento diretto previsto infra 75mila euro per servizi e forniture e infra 150mila per lavori non anche nel caso delle procedure negoziate.
Alla luce di quanto, si presentano al RUP due differenti disclipline: la prima, solo derogata dalle nuove disposizioni, che consentono l’utilizzo della fattispecie di determina unica addirittura fino all’intero sottosoglia per servizi e forniture; la disciplina emergenziale (legge 120/2020), invece (e già si anticipa il futuro predisponendo regolamento attuativo) – almeno fino al 31/12/2021 – la contingenta al solo affidamento diretto e quindi infra gli importi sopra riportati.
Sotto il profilo pratico, pertanto, al RUP si pone un arduo compito istruttorio soprattutto nel caso in cui non volesse utilizzare le prerogative delle deroghe emergenziali (su cui, è bene rammentarlo, insiste anche l’invito esplicitato nella circolare ministeriale dle 18 novembre 2020).
Teoricamente, secondo il codice, la determina semplificata è ammessa per l’intero sottosoglia per servizi e forniture nonostante la procedura di affidamento sia in realtà del tutto simile alla classica procedura negoziata ad inviti (come sostenuto dal MIT, infatti – parere 524/2019); gli inviti almeno per i servizi/forniture devono essere preceduti dal classico avviso pubblico a manifestare interesse (o quanto meno a presentare la migliore offerta).
Questo, come si diceva, in teoria, stante però le delicate implicazioni contabili, per cui utilizzare una sola determina che si situa a valle del procedimento significa attuare un comportamento gestionale privo dell’adeguata copertura finanziaria (che si consacra con la classica prenotazione di impegno di spesa e quindi con la classica determinazione a contrarre). Si ritiene opportuno che l’utilizzo della determina unica risulti residualizzato a fattispecie di acquisto di importo realtà irrosorie.
Nel caso invece di procedimenti ad inviti, nonstante la norma codicistica, si ritiene che sotto il profilo pratico/operativo risulti maggiormente prudente, e conforme ai principi contabili adottare sempre la determina a contrarre a monte del procedimento amministrativo.