Domanda
Cosa è cambiato riguardo al preavviso di rigetto in ambito anagrafico con l’approvazione del Decreto Semplificazioni?
Risposta
Effettivamente il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto alcune significative modifiche proprio relativamente al tema del preavviso di rigetto.
Infatti secondo il testo del D.L., all’articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
“La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.”
Nel caso dei procedimenti anagrafici, nel caso gli accertamenti abbiano dato esito negativo, è necessario effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto prima dei 45 giorni dalla data dell’istanza, il decorso dei quali porterebbe in ogni caso alla formazione del silenzio-assenso.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione deve essere inviata all’indirizzo presso il quale è stata dichiarata la residenza oppure, in alternativa, all’indirizzo indicato dal cittadino nella parte prevista per i recapiti nell’apposito modulo ministeriale (se compilata).
La novità consiste nel fatto che la comunicazione del preavviso di rigetto sospende (e non più interrompe come in precedenza) i termini per concludere il procedimento, i quali ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui abbiamo detto sopra. In precedenza invece i termini ricominciavano a decorrere dall’inizio e non dalla sospensione.
Pertanto essendoci una sospensione e non più una interruzione, riscontreremo una riduzione complessiva dei termini procedimentali rispetto al regime precedente.