Domanda

È corretto non versare i contributi di previdenza complementare al Fondo Perseo – Sirio ma a quelli scelti da ciascun dipendente con particolare riferimento alle ultime sentenze di giudici del lavoro?

 

Risposta

“E’ illegittima la condotta adottata da quelle amministrazioni locali che hanno ritenuto che l’applicazione dell’articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018 rendesse obbligatoria, anche contro la volontà dei propri dipendenti, la sospensione dei versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 285/1992, a favore di fondi di previdenza complementare già esistenti per destinarle esclusivamente al fondo Perseo Sirio”.

Così è espresso il giudice del lavoro di Arezzo con sentenza n. 95/2020 pubblicata lo scorso 3 giugno.

La vicenda nasce quando, all’indomani della sottoscrizione del nuovo contratto del comparto delle funzioni locali gli appartenenti al corpo di polizia locale del Comune di Arezzo avevano comunicato al proprio ente la volontà di voler conservare l’adesione ai fondi previdenziali già in essere.

Il Comune facendo proprio l’orientamento interpretativo dell’Aran (parere protocollo 15694/2018) e dell’Anci (lettera protocollo 250/2018), ha ritenuto, invece, di sospendere i versamenti delle somme in questione per destinarli al fondo Perseo Sirio.

I dipendenti interessanti ritenendo tale comportamento illegittimo si sono rivolti al giudice del lavoro per vedersi riconosciuti i propri diritti

Gli esisti del giudizio sono noti.

Per quanto condivisibili nel contenuto, gli esiti del giudizio non producono effetti erga omnes, ma solo tra le parti. L’ente pertanto non è in alcun modo tenuto ad uniformarsi al comportamento delle parti citate in giudizio.

Questo significa che le pretese dei lavoratori, non possono essere accolte se non nelle sedi giudiziarie.

Inoltre, le motivazioni che hanno condotto l’ente ad adottare la scelta di destinare le risorse al Fondo Perseo Sirio, sono immutate e da quel momento, per ogni agente si è attivata l’adesione contrattuale al fondo.

Gli orientamenti dell’Aran e dell’Anci, per quanto non disinteressati, hanno guidato, allora, nella scelta degli enti e in questo momento, quand’anche l’ente ritenesse di tornare sulle proprie decisioni, non verrebbe accolta dal Fondo la richiesta di restituzione del capitale versato, se non a seguito di sentenza di un giudice.