Domanda

ll Regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 è applicabile alle somme riscosse con il ravvedimento operoso ultrannuale introdotto dal Decreto Fiscale collegato alla finanziaria?

Risposta

In relazione al quesito si specifica che l’art. 10 bis, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha abolito il comma 1 bis dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 che consentiva il ravvedimento operoso ultrannuale ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Quindi dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della norma) è possibile estendere tale istituto anche ai tributi comunali e regionali.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, tutte le violazioni tributarie causate da errori od omissioni, ad esempio quelle riguardanti gli adempimenti dichiarativi, oppure gli obblighi di versamento, di fatturazione, di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ecc.

La ratio sottesa al «ripensamento» da parte dei contribuenti è quella di incentivarli a rimediare spontaneamente alle inosservanze degli obblighi tributari evitando di pervenire all’emissione di atti di accertamento.

Di conseguenza al ravvedimento operoso ultrannuale non può estendersi la disciplina di cui all’art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che conosce invece come presupposto per l’erogazione degli incentivi IMU TARI l’emissione dei relativi atti di accertamento.

L’istituto del ravvedimento operoso è, al contrario, inibito dalla notifica dell’avviso di accertamento (come ricordato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’09/06/2015, n. 23/E per la quale l’atto di accertamento rappresenta un «limite invalicabile» per il contribuente).

Lato sensu si deve poi ricordare l’importante principio affermato nel comma 5, dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/2001, che prevede la correlazione tra trattamenti economici erogati e le prestazioni effettivamente rese dai dipendenti, disponendo specificamente il divieto per le amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni dei dipendenti.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte non appare possibile estendere la disciplina specifica dettata per gli accertamenti IMU TARI al ravvedimento spontaneo ultrannuale.