Domanda

Una ditta fornitrice mi ha chiesto l’anticipazione del prezzo per una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice degli appalti. Qual è la sua corretta registrazione contabile?

 

Risposta

L’anticipazione del prezzo è un istituto attualmente previsto e disciplinato dall’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti). In via ordinaria essa è pari al 20 per cento del valore del contratto e deve essere corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Essa non deve essere formalmente richiesta né è soggetta ad accettazione da parte della stazione appaltante. La norma dispone tuttavia che il suo riconoscimento sia subordinato alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa) di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al suo recupero secondo il cronoprogramma della prestazione. Previsto fin dal Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 e confermato (nella misura del 10%) dalla Legge Merloni (L. 109/1994), l’istituto è stato di recente rivisto a più riprese: lo ha fatto il decrete legge n. 32/2019 che ne ha esteso l’applicazione anche agli appalti di servizi e forniture. Da ultimo lo hanno fatto i recenti decreti ‘Cura Italia’ (d.l. n. 18/2020) e ‘Rilancio’ (d.l. n. 34/2020). In particolare il primo (all’art. 91, comma 2) ne ha esteso l’applicazione anche al caso di consegna in via d’urgenza, mentre il secondo (all’art. 207) ha introdotto la facoltà di elevarne la percentuale fino al 30% (in luogo del 20% ordinariamente previsto) sia per le procedure in corso alla data del 19 maggio 2020 sia per le nuove gare, ma solo fino al 30 giugno 2021. Il tutto, tuttavia, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Tale ultima modifica ha la finalità di consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie per l’esecuzione del contratto, assicurandosi così la disponibilità nella delicata fase di avvio della prestazione. Venendo nello specifico al quesito posto dalla lettrice, evidenziamo come sul tema sia recentemente intervenuta nei mesi scorsi anche la Corte dei conti – Sezione regionale per il Piemonte con deliberazione n. 67/2020/SRCPIE/PAR in risposta ad un quesito posto dalla Città metropolitana di Torino (sposando di fatto quanto già risposto da ARCONET con la FAQ 37). La Corte evidenzia preliminarmente la differenza fra ‘anticipazione’ ed ‘acconto’. Mentre la prima ‘(…) risulta finalizzata a consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto (…) l’acconto costituisce singola tranche di pagamento nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto pubblico’. Per la Corte tuttavia ‘(…) non v’è dubbio che la natura giuridica dell’anticipazione sia assimilabile all’acconto sul prezzo’. Dalla collocazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale nell’ambito della materia del contratto di appalto (art. 1665 c.c.) e, precisamente, nella fase dell’esecuzione del contratto, con assimilazione all’acconto sul prezzo, consegue che l’anticipazione medesima debba essere contabilizzata in contabilità finanziaria come un acconto in conto lavori, servizi o forniture, con imputazione agli stanziamenti di spesa a cui essa si riferisce. Più precisamente: al Titolo II della spesa in caso di appalto di lavori ovvero al Titolo I della spesa nel caso di acquisizione di beni e servizi. In ogni caso, l’imputazione dovrà essere coerente con la natura di spesa di investimento o corrente dello specifico intervento. All’obiezione che tale contabilizzazione non sarebbe coerente con il principio contabile di competenza finanziaria potenziata – prosegue la Sezione regionale – si deve rispondere che essa è l’effetto diretto di quanto previsto dalla norma del Codice degli appalti che la inserisce nell’ambito della disciplina del contratto di appalto pubblico, con specifico riferimento alla fase della sua esecuzione. Dato che la stazione appaltante non può sottrarvisi, essa dovrà procedere ad un’attenta attività di programmazione complessiva in modo da garantire il corretto appostamento in bilancio secondo quanto previsto dalla norma stessa. Viceversa, prosegue la Corte, la diversa teoria che l’anticipazione abbia natura finanziaria e pertanto vada contabilizzata come tale, in termini di concessione di crediti, non può essere accolta, in quanto essa non trova alcun appiglio nel vigente sistema legislativo. Riportiamo infine il link al testo completo della delibera: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPIE/67/2020/PAR