Domanda
La legge 120/2020 ha reso facoltativa la pubblicazione dell’avviso sui risultati per l’affidamento diretto. Deve quindi intendersi che il RUP non abbia più l’obbligo di pubblicare l’avviso nei casi previsti dalla legge 120/2020 e quindi anche per affidamento diretto entro i 75mila euro?
Risposta
In fase di conversione del DL 76/2020 è stata apportata una modifica di rilievo all’articolo 36, comma 2, lett. a) dal comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 che ha aggiunto un uleriore periodo. Più nel dettaglio, il periodo in parola, ora prevede che “La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
In sostanza, infra 40mila euro (e solo nell’ambito dell’importo predetto), in caso di affidamento diretto la pubblicazione dell’avviso sui risultati, evidentemente, è totalmente superfluo visto che il RUP già è tenuto a pubblicare le determinazioni adottato o, quanto meno, la determina semplificata che contiene già tutte le informazioni necessarie agli eventuali interessati e/o comunque a cui occorre assicurare la necessaria trasparenza.
Sempre con riguardo al quesito si deve ritenere che non vi siano elementi giuridici per ritenere che l’esonero dall’obbligo della pubblicazione del detto avviso si possa applicare anche nelle ulteriori soglie entro cui è consentito l’affidamento diretto e quindi per gli importi 40/75mila euro (per servizi e forniture) 40/150mila euro per lavori.
Il legislatore, effettivamente, non lo ha previsto espressamente mentre lo ha stabilito in modo, chirurgico, solo per gli affidamenti diretti infra 40mila euro.
Come si annotava non si tratta di una vera e propria semplificazione ma caso, mai l’eliminazione di una inutile duplicazione visti già gli adempimenti per la trasparenza a cui il RUP è tenuto.