Domanda

Al fine di definire il costo della manodopera da inserire negli atti di gara per un servizio da appaltare, quale valore dobbiamo considerare? Questo costo può differire rispetto a quello indicato in sede di offerta dall’operatore economico?

 

Risposta

Il nuovo codice dei contratti con l’art. 23 attribuisce la giusta dignità alle gare di forniture e servizi, disciplinando l’attività a monte dell’affidamento, ed in particolare quella che attiene alla fase di progettazione della prestazione.

Progettare un servizio significa avere piena conoscenza di tutti gli aspetti che lo caratterizzano e che incidono sull’esecuzione dello stesso, tra gli altri, anche l’esatta quantificazione del costo del lavoro, come definito al comma 16 del sopra citato articolo. Ai fini della stima dobbiamo utilizzare le apposite tabelle del Ministero del Lavoro ed in particolare i decreti ministeriali o dirigenziali distinti per settori, disponibili accedendo al seguente link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/default.aspx

In sede di progettazione il funzionario deve quindi individuare dalle tabelle ministeriali riferite all’appalto oggetto della gara, il costo medio orario (non costo minimo) relativo al diverso personale che si stima dovrà essere utilizzato per la corretta esecuzione del servizio (si tratta di un valore determinato sulla base di dati forfettari e statistici, distinto per differenti settori merceologici oltre che dalle specifiche mansioni e livelli, e che, sulla base di giurisprudenza consolidata, non assume valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolge una funzione indicativa e suscettibile di scostamento).

Questo dato costituisce la base per la determinazione del costo della manodopera, che ai sensi dell’art. 23, co. 16, del d.lgs. 50/2016, nei contratti di lavori e servizi le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti posti a base di gara, in termini di valore complessivo.

Il costo della manodopera così quantificato concorre alla definizione dell’importo dell’appalto, che sarà costituito inoltre, in base alla diversa natura degli affidamenti, dai costi per materiali/attrezzature/noleggi, dalle spese generali (dall’8% al 15%) e dall’utile d’impresa (dal 5% al 10%).

In sede di gara poi l’operatore dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 95, co. 10, il proprio costo della manodopera, che avrà quantificato sulla base dello specifico contratto collettivo dallo stesso applicato, dalla particolare capacità organizzativa dell’impresa, nonché da eventuali benefici economici.  Elementi che nel complesso possono determinare un costo del lavoro inferiore rispetto a quello stimato in sede di progettazione dalla stazione appaltante.

Si precisa, inoltre, che quanto indicato in sede di offerta dall’operatore economico è un costo complessivo, mentre quello orario specifico relativo alle diverse qualifiche del personale, verrà poi richiesto successivamente dall’Amministrazione ai fini della verifica del rispetto del trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d’inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d. lgs. n. 50/2016.