Domanda

Esiste incompatibilità tra il ruolo del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)?

 

Risposta

La questione posta nel quesito è stata oggetto di numerosi, e a volte non troppo coordinati, interventi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la quale, nel corso degli anni, ha avuto modo di manifestare varie posizioni.

Dopo il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, per esempio, in applicazione al riscritto articolo 43, commi 1 e 5, del d.lgs. 33/2013, l’ANAC  ha valutato come potenziale situazione di conflitto di interessi l’ipotesi in cui il RPCT rivesta anche il ruolo di Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari con la sola eccezione prevista, per gli enti di piccole dimensioni, dall’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 190/2012 (cfr. FAQ 3.8. in materia di anticorruzione, pubblicata sul sito dell’Autorità).

La posizione dell’ANAC si è scontrata, però, con varie sentenze dei giudici che non hanno mai riconosciuto come incompatibile il ruolo di RPCT e quello di componente dell’UPD, come in effetti si evince da una attenta lettura delle disposizioni legislative vigenti.

Tra le principali sentenze, giova ricordare quelle della Cassazione n. 25379/2017, 17582/2019 e 3467/2019, nonché la sentenza del Tribunale di Monza, sez. lavoro, sentenza 20 febbraio 2015 e, in ordine temporale, quella  più recente del tribunale di Terni, sezione lavoro, sentenza 1 febbraio 2019, la quale  ha confermato che la situazione di conflitto di interessi nello svolgimento di entrambe le funzioni (RPCT e Responsabile UPD) sussiste nel solo caso in cui lo stesso RPCT sia interessato dal procedimento disciplinare, rimettendo a ciascuna pubblica amministrazione, secondo le proprie peculiarità, l’individuazione dell’organo legittimato ad esercitare il potere disciplinare, (in tal senso, confermando il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione).

Alla luce di quanto sopra, il consiglio dell’ANAC ha adottato la delibera n. 700 del 23 luglio 2019, nella quale ha (definitivamente?) stabilito che:
a) in via generale, di ritenere non sussistente, specie nel caso in cui l’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Amministrazione sia costituito come Organo Collegiale, una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e l’incarico di componente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, salvo i casi in cui oggetto dell’azione disciplinare sia un’infrazione commessa dallo stesso RPCT;
b) di raccomandare, come altamente auspicabile, alle pubbliche amministrazioni e agli enti interessati, laddove possibile, di distinguere le due figure, soprattutto nelle amministrazioni e negli enti di maggiori dimensioni e nel caso in cui l’UPD sia organo monocratico.

Per tutto quanto sopra, la risposta al vostro quesito è negativa.