Domanda
La mia Amministrazione non è riuscita ad approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine di legge dello scorso 30 settembre. In quali sanzioni incorre adesso?
Risposta
Il comune che ha posto il quesito non incorrerà in nessuna sanzione, né a conseguenze particolari, a condizione che approvi il proprio bilancio di previsione entro il 31 ottobre 2020. L’ulteriore proroga del termine di legge è arrivata sul filo di lana con uno scarno comunicato pubblicato da Ifel sul proprio sito a fine settembre. Analogo comunicato è stato diffuso dal Ministero dell’Interno sul sito della Finanza locale lo scorso 1° ottobre (qui il link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-1deg-ottobre-2020). Il decreto ministeriale è stato invece pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020 (qui è disponibile il link al testo integrale del decreto del Ministro dell’Interno: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-02&atto.codiceRedazionale=20A05377&elenco30giorni=false). L’ulteriore (e ultima?) proroga è stata concessa su richiesta di Anci e Upi, stante le difficoltà per molti enti della regione Sicilia e per quelli interessati dalla recente tornata elettorale, a rispettare il termine del 30 settembre. Al di là delle motivazioni che l’hanno determinata, di essa ora ne beneficiano ovviamente tutti gli enti che non hanno ancora approvato il proprio bilancio. La nuova dead line si estende anche all’approvazione delle delibere relative alle aliquote, tariffe e agevolazioni applicabili ai tributi locali per l’anno 2020. Ma soprattutto evita l’avvio della procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali disciplinata dall’art. 141 del Tuel. Quest’ultimo, al comma 2, prevede infatti che qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine di legge (ora fissato al prossimo 31 ottobre) senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo (ora: Ufficio territoriale del Governo/Prefettura) procede alla nomina di un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo poi all’approvazione del consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Prefetto assegna al consiglio stesso, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione. Decorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine esso si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. A tale ultimo provvedimento segue l’inizio della procedura per lo scioglimento del consiglio. Una volta che questa procedura è avviata, ai sensi del successivo comma 7 il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. Tuttavia, solo per il 2020, stante la situazione di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 trova applicazione una tempistica diversa, così come stabilita dall’art. 107, comma 10 del d.l. n. 18/2020 (c.d. ‘Cura Italia’). I novanta giorni previsti in via ordinaria sono stati infatti sospesi per il periodo che andava dal 17 marzo e fino al 31 agosto. Per il periodo decorrente dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2020, detto termine è stato fissato in centoventi giorni, anziché nei novanta giorni ordinariamente previsti. Ma cosa si intende per schema di bilancio? Ce lo dice chiaramente l’art. 174 del Tuel che stabilisce che la competenza alla sua predisposizione (e approvazione) è dell’organo esecutivo, ovvero della giunta la quale provvede con propria deliberazione nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento comunale di contabilità. Come si evince da quanto sopra, la sanzione prevista per gli enti che non approvano il bilancio nei termini è pertanto assai grave. Va tuttavia evidenziato che l’avvio della complessa procedura prevista dal Tuel non è automatico una volta decorso il termine ultimo di legge per l’approvazione del bilancio di previsione. Al contrario, il suo avvio dipende dai tempi della Prefettura e segue, di norma, la sua richiesta a tutti gli enti ricadenti nel territorio di propria competenza, circa l’avvenuta (o meno) approvazione del bilancio di previsione. Solo dopo aver avuto formale riscontro a tale richiesta ordinaria essa avrà piena contezza degli enti inadempienti e potrà avviare nei loro confronti la procedura sopra illustrata.