Domanda

La nuova Amministrazione appena insediatasi vorrebbe aderire all’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti al 31/12/2019 prevista dal d.l. ‘Rilancio’. È ancora possibile farlo? E se sì, quali sono le modalità ed i tempi previsti?

 

Risposta

La risposta al quesito del lettore è affermativa. I termini previsti per aderire all’anticipazione di liquidità di cui all’art. 116 del d.l. n. 34/2020 sono infatti stati riaperti dall’art. 55 della Manovra di agosto, approvata con decreto legge n. 104/2020. Quest’ultimo, lo ricordiamo, dovrà essere convertito in legge entro la prossima metà di ottobre. Agli enti locali interessati ad aderirvi è pertanto stata concessa una nuova finestra che sarà aperta nel periodo intercorrente tra il 21 settembre ed il 9 ottobre prossimo. La norma non ha modificato in alcun modo la procedura già prevista dal decreto ‘Rilancio’ che resta pertanto invariata rispetto al precedente periodo. Sono infatti confermate, in quanto compatibili, tutte le disposizioni ed i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 di quest’ultimo decreto. Anche le anticipazioni di liquidità a favore degli enti che si avvarranno della nuova finestra temporale saranno restituite alle medesime condizioni, ovvero con un piano di ammortamento della durata massima di trent’anni ed un tasso di interesse del 1,226%. L’adesione da parte degli enti interessati, lo ricordiamo, richiede l’adozione di una semplice deliberazione della giunta dell’ente, purché esecutiva ai sensi di legge entro il suddetto termine ultimo. Le anticipazioni di liquidità saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del d.lgs. 231/2002, purché erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. A tal fine sulla PCC del Mef lo scorso 16 settembre è stato pubblicato apposito comunicato nel quale si segnala che è nuovamente disponibile la funzione di Anticipazione liquidità > Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per la compilazione della dichiarazione prevista dall’art. 116 del d.l. n. 34/2020, da allegare alla richiesta di anticipazione di liquidità. La funzione sarà disponibile fino alla data ultima del 9 ottobre ed è riservata agli utenti della Piattaforma che vi accedono con il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione debitrice di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni. Tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione sono disponibili nella “Guida anticipazione di liquidità” presente nella homepage del Sistema PCC, nel modulo “Guide, Videotutorial e Glossario”, sezione “Documenti PA”. Per l’attuazione di quanto previsto dalla Manovra di agosto, la norma dispone che il Mef stipuli un apposito addendum alla convenzione sottoscritta con Cassa DD.PP. il 28 maggio scorso ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del d.l. n. 34/2020. Per supportare gli enti interessati ad aderire alla nuova proposta di anticipazione, lo scorso 14 settembre Ifel ha pubblicato un’apposita nota sul proprio portale web il cui testo integrale è reperibile qui: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10323-anticipazioni-di-liquidita-per-il-pagamento-dei-debiti-commerciali-riapertura-dei-termini-d-l-n-104-2020-art-55. In particolare, nella nota Ifel ricorda che a partire dal 2021 gli enti locali che sono in ritardo nel pagamento dei propri debiti commerciali, e come tali non in regola con gli indicatori sui pagamenti relativi ai tempi di ritardo e alla riduzione dello stock di debiti, sono soggetti a sanzioni. A partire dall’anno prossimo per tali enti scatterà l’obbligo di accantonare specifiche somme sul ‘Fondo di garanzia per i debiti commerciali’ secondo le modalità e nelle misure previste dal comma 859 e seguenti della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), così come da ultimo modificati dalla Legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019, art.1, comma 854).