Domanda

Ci stanno contattando numerosi rappresentanti di lista che hanno prestato servizio in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre per sapere se anche loro hanno diritto al riposo compensativo, essendo lavoratori dipendenti.

 

Risposta

La questione, spesso oggetto di quesiti, viene regolata da alcune disposizioni normative ad hoc.

In particolare il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all’art. 119 prevede che:

“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”

Pertanto anche i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, come i componenti dei seggi, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni elettorali. Infatti i giorni di assenza dal lavoro sono considerati giorni di attività lavorativa.

In secondo luogo la legge 29 gennaio 1992, n. 69 all’art. 1 ha disposto che:

“Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.”

Quindi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, oltre alla retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Per poter usufruire di questo diritto, i rappresentanti di lista dovranno presentare l’attestato relativo all’espletamento di funzioni presso i seggi elettorali, rilasciato dal Presidente di seggio o dal Responsabile dell’ufficio elettorale comunale.