Domanda

Prendendo a riferimento le recenti modifiche apportate con il DL 76/2020 vorremmo chiedere: è possibile scegliere un operatore economico della zona, nel  rispetto della rotazione, senza pubblicare alcun avviso? Abbiamo l’obbligo di pubblicare un avviso formale o avviare un’indagine informale? E se avvio un’indagine informale come scegliamo l’operatore con il quale trattare direttamente e affidare direttamente? Ovvero, se pubblico un avviso formale, e rispondono all’avviso 50 operatori economici, come scelgo quello con il quale trattare direttamente e al quale affidare direttamente?

 

Risposta 

Come ampiamente noto, il DL 76/2020 ha introdotto, in deroga per un range temporale ben definito, la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi superiori ai classici 40mila euro. Più nel dettaglio per lavori fino a 150mila euro (importi inferiori), servizi e forniture (compresi servizi tecnici) per effetto della modifica introdotta con la legge di conversione fino all’importo (inferiore) a 75mila euro.

L’affidamento diretto entro tali soglie è facoltativo ma non obbligatorio fermo restando che il RUP deve giungere a chiudere lo stesso con l’aggiudicazione entro 2 mesi dalla data dell’atto che avvia il procedimento (normalmente la determina a contrarre).

Ulteriori prescrizioni, se non il rispetto della rotazione e l’obbligo di evitare artificiosi frazionamenti dell’importo dell’appalto per restare nelle soglie predette, non sono state fornite.

Da ciò è lecito desumere, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza ed oggettività del procedimento, che la scelta dell’operatore è libera – a prescindere dal  territorio in cui questi opera – ma previa, indagine anche informale, che consenta di certificare la congruità del prezzo (e di eventuali aspetti qualitativi dell’offerta).

Nell’affidamento diretto, quindi, non insiste alcun obbligo di pubblicare l’avviso per sondare il mercato ma il RUP potrebbe anche determinarsi a formalizzare in questo modo il procedimento  (tenendo a mente i tempi dell’aggiudicazione che deve avvenire entro due mesi dalla data di avvio del procedimento).

Se si procedesse, pur volendo utilizzare l’affidamento diretto, con avviso pubblico a manifestare interesse, evidentemente, il RUP si dovrà porre il problema delle modalità oggettive e trasparenti con cui giungere alla scelta dell’operatore con cui avviare un minimo di dialogo negoziale (ad esempio chiedendo un preventivo). A questo punto, l’unico metodo oggettivo (pur non scientifico) è l’estrazione casuale.

Altre modalità maggiormente articolate devono essere indicate chiaramente nell’avviso pubblico a pena di invalidità degli atti adottati.

A margine, sotto il profilo istruttorio, la decisione di articolare in modo estremo la procedura – nell’ambito degli importi chiariti dal legislatore – costituisce opzione  ovviamente che deve essere valutata attentamente anche considerando il termine entro cui la procedura deve essere completata (almeno con l’aggiudicazione non ancora efficace).