Domanda

Devo appaltare un servizio assicurativo, è necessario prevedere nel disciplinare di gara l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di cui all’art. 95, co. 10, del codice dei contratti, oppure la prestazione può definirsi come servizio di natura intellettuale?

 

Risposta

L’art. 95, co. 10, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e, sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.

Purtroppo il codice non dà una definizione dei servizi di natura intellettuale, lasciando all’operatore l’onere di collocare esattamente la prestazione sulla base delle specifiche caratteristiche distintive, come definite dalle diverse interpretazioni giurisprudenziali.

In particolare si è più volte evidenziato come per servizi di natura intellettuale debbano intendersi quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via meramente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazioni di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e di risorse.

In termini negativi la giurisprudenza ha escluso la natura intellettuale quando i servizi hanno ad oggetto attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati. Come da ultimo chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza del 28.07.2020 n. 4806 ciò che differenzia la natura intellettuale dell’attività è appunto l’impossibilità di una sua standardizzazione e dunque l’impossibilità di calcolarne il costo orario.

Con riferimento al quesito in premessa, la cui genericità non ci consente di comprendere esattamente l’oggetto specifico, è possibile ritenere che qualora l’appalto consista in un servizio di consulenza assicurativa e di brokeraggio, la prestazione possa definirsi di natura intellettuale, per la quale si applica la deroga di cui all’art. 95, co. 10.

Discorso diverso nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia un servizio di copertura assicurativa, rispetto al quale la recente giurisprudenza (sopra citata) ha rilevato trattasi di una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta quell’apparato professionale e personale tale da esentarlo dall’obbligo di dichiarazione del costo della manodopera e della sicurezza interna.

In quest’ultimo caso, si ritiene necessario impostare la procedura di gara prevedendo in un allegato modello di offerta economica, o nella stessa piattaforma telematica lo spazio per l’inserimento delle dichiarazioni ex art. 95, co. 10, del codice, con specifico richiamo nel disciplinare di gara di tale obbligo e dalla sanzione dell’espulsione in caso di violazione.