Domanda
Nel nostro ente, il 31 agosto, è cessato dall’incarico un dirigente a contratto, ex art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000, al quale è stato applicato un nuovo contratto triennale a far data dal 01 settembre.
I dati del dirigente vanno pubblicati nella sotto-sezione Personale> Dirigenti cessati?
Risposta
L’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua ultima versione modificata dal d.lgs. 97/2016, prevede per i dirigenti – posizioni organizzative, negli enti senza dirigenza – e per i titolari di incarichi politici l’obbligo di mantenere pubblicati i rispettivi dati “per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico”.
Nel caso prospettano nel quesito, in realtà, il dipendente assunto a tempo determinato, con la qualifica dirigenziale, in applicazione ad una specifica norma del Testo Unico degli Enti Locali, non cessa dall’incarico che, infatti, prosegue, senza soluzione di continuità, per ulteriori tre anni.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei suoi documenti e Linee guida ha sempre sostenuto – si veda ad esempio l’Atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 – che le P.A. debbano attenersi al divieto di duplicazione dei dati riguardanti il medesimo soggetto, che devono trovare allocazione all’interno della sezione Amministrazione trasparente, solamente una volta, secondo le indicazioni contenute, per le pubbliche amministrazioni, nell’allegato “1”, della delibera ANAC n. 1310, del 28 dicembre 2016.
Medesima indicazione si rinviene nei documenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana, quali, ad esempio, le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri soggetti obbligati”, contenute nel provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014.
Nel vostro caso, quindi, l’obbligo che si appalesa è quello contenuto nell’articolo 14, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione dei dati del dirigente a contratto devono, pertanto, essere pubblicati su Amministrazione trasparente> Personale> Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali), magari aggiornati – entro tre mesi dall’inizio del nuovo incarico – rispetto a quelli già pubblicati in precedenza, a seguito del primo contratto di lavoro a tempo determinato.
Trascorso il nuovo triennio di incarico, qualora il dipendente cessi effettivamente dall’incarico dirigenziale, i suo dati dovranno essere trasferiti nella sotto-sezione Personale> dirigenti cessati, per la durata di anni tre.