Domanda

Il mio comune ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 lo scorso 13 febbraio. E’ ancora possibile intervenire sulle aliquote tributarie?

 

Risposta

Come è ormai noto, la crisi da Covid-19 ha comportato l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre prossimo. A farlo, da ultimo, è stato l’art. 106, comma 3-bis del d.l. 34/2020 aggiunto dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020. Il dubbio del lettore è condiviso – oggi come in passato – da molti amministratori locali e responsabili finanziari. Su di esso è intervenuta incidentalmente Ifel con propria nota del 7 agosto scorso (qui il testo integrale della nota: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4204_8a3c8c00ee31f84afe6cd16aac590a6d). Dopo aver analizzato nel dettaglio gli effetti del differimento di detto termine sulla scadenza dei termini per l’approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali, la nota ha affrontato proprio il tema oggetto del quesito. Ifel conferma il proprio orientamento ormai consolidato da anni secondo il quale la proroga dei termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione consente ai comuni, anche laddove la sua approvazione sia già avvenuta, di modificare la propria disciplina tributaria. Ciò, a maggior ragione nel caso di variazioni dettate da sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento o da situazioni di emergenza quale è proprio quella derivante dal Covid-19. La variazione di gettito conseguente alla determinazione di diverse aliquote tributarie, rispetto a quelle a suo tempo approvate unitamente al bilancio di previsione, dovrà essere accompagnata o seguita da una coerente variazione di bilancio, debitamente motivata, senza che vi sia “alcun obbligo di procedere alla ripetizione ex novo del processo di formazione del bilancio”. Ricorda poi Ifel che allo stesso modo si è espresso a suo tempo il MEF con propria risoluzione n. 1/DF del 02/05/2011 (qui il testo integrale https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Risoluzione_1_DF.pdf). In quell’occasione il MEF, pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, dà atto che nel caso in cui questo sia già stato approvato, l’ente può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, unitamente alla contestuale variazione del bilancio di previsione medesimo, senza necessità, appunto, di una sua riapprovazione integrale. Sul tema, ricorda infine la nota IFEL, era intervenuta anche la VI Commissione Finanze, con la risoluzione del 21 novembre 2013, nella quale si afferma “(…) come il competente Ministero dell’Interno esprima l’avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell’ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l’integrale approvazione di nuovo bilancio”. Quindi, in conclusione: piena libertà per tutti gli enti (con bilancio già approvato ovvero ancora da approvare) di intervenire sulle proprie aliquote e tariffe tributarie entro il prossimo 30 settembre, naturalmente nel rispetto degli equilibri di bilancio, ad esclusione di Icp e Dpa che devono essere deliberate entro il 31 marzo. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.