Domanda

Se la richiesta di un dipendente di trasformazione da full time a part time non comporta la trasformazione del posto in dotazione organica e non ci sono altre richieste di trasformazione in corso, è sufficiente la determinazione del responsabile del settore oppure l’atto autorizzatorio è in ogni caso competenza della giunta comunale?

 

Risposta

In relazione al quesito esposto si ricorda che la riforma Madia con il D.Lgs. 25 Maggio 2017, n. 75 ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introducendo un sistema di dotazione organica flessibile, legata al concetto di spesa massima potenziale (come somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l’assunzione) confermato, altresì, dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2018.

Nella fattispecie concreta l’ente non si trova nella situazione di rivedere il PTFP perché è mutato il proprio fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale, posto che le modifiche al PTFP sono consentite in corso d’anno a fronte di situazioni nuove e imprevedibili che richiedono una adeguata motivazione, ma semplicemente nel contesto di dare attuazione alla disciplina contrattuale di comparto in materia, determinata dalla richiesta del dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.

Pertanto, non sarà necessario alcun atto autorizzatorio della giunta comunale, considerato che la determinazione del responsabile del servizio di appartenenza del dipendente interessato alla trasformazione de quo, rientra tra le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, espletate previa verifica dei presupposti di cui all’art. 53, comma 2 del CCNL 21/05/2018.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà avvenire mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto.

In tale accordo, le parti, in conformità alla disciplina di cui all’art. 53, comma 12, del CCNL 21/05/2018 possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.

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