Domanda
Sono un RPCT e nel mio comune l’OIV non mi ha coinvolto affatto nella procedura per l’attestazione del corretto adempimento degli obblighi, richiesta dalla delibera ANAC n. 213/2020, mentre il mio collega di un altro ente locale mi riferisce di aver condotto le verifiche e predisposto le griglie in totale autonomia, in quanto l’OIV non si è affatto interessato della questione. Vorrei sapere quale è la procedura corretta e se devo prendere qualche iniziativa.
Risposta
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato la delibera n. 213 del 4 marzo 2020, nell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. “decreto trasparenza”).
Per espressa formulazione, l’ANAC si rivolge sia alle Amministrazioni e agli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, ai quali si applica il decreto trasparenza, sia ai rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe, chiamati ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Come noto, l’OIV rappresenta una figura di riferimento per l’ANAC, in merito all’attuazione degli obblighi di trasparenza, analogamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), che è un soggetto interno all’amministrazione.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. 33/2013, “L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente”.
Dal canto suo, il RPCT è la figura chiave in materia di trasparenza all’interno dell’Amministrazione, dovendo svolgere un ruolo stabile di promozione e controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 43, del d.lgs. n.33/2013 e, prima ancora, della “legge Severino” (legge 6 novembre 2012, n.190).
Premesso che, tra l’OIV e il RPCT deve instaurarsi, in materia di trasparenza e in generale di prevenzione della corruzione, un rapporto di piena e stretta collaborazione, va precisato che, con riferimento al caso specifico – attività di verifica del corretto assolvimento degli obblighi – la scelta in merito alle modalità di coinvolgimento del RPCT è rimessa alla discrezionalità dell’OIV.
Ai sensi dell’8-bis, della legge 190/2012, infatti “l’Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo”.
Coerentemente con tale quadro normativo, nella delibera ANAC n. 213/2020, si dice che, ai fini della predisposizione dell’attestazione, “gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».”.
Non si può, dunque, stabilire a priori quale delle prassi adottate nei due comuni sia corretta. È chiaro che la responsabilità di quanto riportato nella attestazione è essenzialmente dell’OIV, il quale non può certo disinteressarsi dell’istruttoria, dovendola recepire nella sottoscrizione del documento di cui all’Allegato 1, della delibera 213/2020.
Le procedure e le modalità, seguite dall’OIV per la rilevazione, devono essere indicate nella scheda di sintesi di cui all’Allegato 3, della medesima delibera, nella quale si forniscono i seguenti suggerimenti:
“A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.”
È corretto d’altro canto che, qualora il RPCT non venga per nulla coinvolto nell’attività di controllo, si chieda se e in che termini proporre all’OIV la propria collaborazione, essendo legittimato senz’altro a prendere l’iniziativa, ai sensi degli articoli 43 e 44, del d.lgs. 33/2013 e articolo 1, comma 7, della legge 190/2012.
Al di là dell’obbligo di segnalare eventuali disfunzioni o situazioni di mancato o ritardato adempimento, resta inteso che il RPCT può trasmettere all’OIV, in sede di attestazione annuale come anche in corso d’anno, le proprie valutazioni positive, relazionando sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza e sul grado di attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.