Domanda

Nei giorni scorsi è pervenuto al nostro ufficio un provvedimento, da parte del locale Tribunale, di condanna di un elettore del Comune al quale è stata applicata anche la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Dovendo intervenire con urgenza nella prossima revisione dinamica di luglio, vorremmo sapere, a livello operativo, in questo caso, come dobbiamo procedere e fino a quando il cittadino resterà cancellato dalle liste elettorali?

 

Risposta

Cerchiamo di fare chiarezza relativamente alla cancellazione dalle liste elettorali del condannato, con sentenza definitiva, a pena che comporta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici (pena accessoria che prevede la perdita del diritto di elettorato e di eleggibilità).

La perdita del diritto elettorale si verifica nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La pena accessoria produce, infatti, il proprio effetto, relativamente alla perdita della capacità elettorale, dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva e, in caso di reclusione o di sottoposizione a misura di sicurezza detentiva, oppure di sottrazione volontaria alla esecuzione della pena da parte del condannato in una fase successiva al passaggio in giudicato, l’effetto prosegue nel tempo: i termini dell’interdizione temporanea cominciano quindi a decorrere dal giorno in cui è terminata l’esecuzione della pena.

A livello operativo pertanto l’ufficiale elettorale comunale dovrà provvedere alla cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative con la prima revisione dinamica (ordinaria o straordinaria) utile successiva al ricevimento della comunicazione. In questo caso la prima revisione è la dinamica di luglio, poi ci sarà quella straordinaria in vista dell’election day di settembre.

Riguardo poi alla successiva reiscrizione, possiamo notare che l’interessato viene interdetto dalla data del passaggio in giudicato e resta in tale condizione, quantomeno per il tempo indicato in sentenza. Nella maggior parte dei casi però accade che:

  • il condannato debba scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva in una fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
  • sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva;
  • si sia sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza (latitanza);

In questi casi il tempo corrispondente va aggiunto al periodo previsto di interdizione temporanea, in base all’art. 139 del codice penale. Ai fini elettorali non importa quanto scontato prima del passaggio in giudicato della sentenza, essendo rilevanti a tal scopo soltanto le sentenze definitive, ovvero non più impugnabili. Pertanto una volta trascorsi i termini (quantomeno il periodo previsto dell’interdizione) prima di procedere alla reiscrizione è necessario accertare l’eventualità che l’interessato abbia scontato pene detentive, rivolgendosi, con un certo anticipo prima dello scadere dei termini di interdizione, all’autorità incaricata dell’esecuzione della pena. (Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura oppure l’Autorità di P.S. per le misure di sorveglianza o di prevenzione). Questo perché dovendo sommare, come detto sopra, i periodi di detenzione e di interdizione, bisogna stabilire la data esatta di espiazione della pena. È molto raro che il condannato sconti l’intera pena nella durata che gli è stata comminata in origine, visti i numerosi istituti alternativi o di riduzione della pena stessa. Per questo motivo dovrà essere chiesto un certificato penale completo che indichi con chiarezza la data di cessazione della pena detentiva: è a partire da tale data che si dovrà calcolare il decorrere dei termini dell’interdizione temporanea, sommando di fatto i due periodi predetti.