Domanda
In vista dell’Election Day che si terrà con ogni probabilità il 20 e 21 settembre, il nostro Sindaco vorrebbe spostare alcune sedi di seggio elettorale in uno stabile differente rispetto a quello normalmente utilizzato (la locale scuola elementare). Questo per evitare di chiudere la scuola, subito dopo la riapertura prevista per il 14 settembre, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Vorremmo pertanto procedere al trasferimento della sede delle sezioni in questione presso un altro edificio, nel quale sono però già presenti altri seggi. Ci sono dei limiti a riguardo? Come dobbiamo precedere a livello operativo?
Risposta
In riferimento alla tematica oggetto del quesito, di cui si parla peraltro anche a livello nazionale, in assenza di un eventuale intervento legislativo in fase di emergenza, l’unico riferimento normativo attualmente in vigore è quello dell’art. 38 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, che dice:
“Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l’accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l’accesso dalla medesima strada.
Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal Prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l’accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.”
Fin qui la norma si occupa dei limiti numerici di sezioni che si possono insediare presso un unico fabbricato. Vediamo ora come prosegue l’articolo in riferimento alla variazione straordinaria delle sedi di seggio elettorale, al di fuori del normale iter previsto nella revisione semestrale, i cui termini sono già decorsi:
“Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il Prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.
Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al Prefetto e al Sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.”
Quindi, riassumendo, l’ufficiale elettorale dovrà predisporre un verbale di variazione della sede di seggio in oggetto, da inviare alla Commissione circondariale, motivando la variazione stessa con le gravi circostanze sopravvenute ed allegando documentazione relativa alla nuova sede scelta: planimetrie, eventuali relazioni sullo stato dei locali, rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, etc.….
In seguito all’approvazione della variazione da parte della Commissione circondariale, è necessario informare gli elettori tramite pubblicazione all’albo on line e affissione nei principali luoghi pubblici. È consigliabile provvedere all’affissione di analogo avviso presso la sede scolastica che non verrà utilizzata, con l’indicazione del nuovo indirizzo delle sezioni elettorali.
Se ci sarà un intervento normativo, per regolare la questione a livello nazionale, ne daremo prontamente conto.